Ravvedimento Operoso

E' la possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.

Attenzione ! Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della  regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (questionari, richiesta di documenti,...).

Il ravvedimento si effettua eseguendo spontaneamente il pagamento delle somme dovute, secondo le modalità indicate alle relative casistiche, correlate alla natura della irregolarità da sanare, di cui alla seguente tabella.

  RAVVEDIMENTO A TERMINE BREVE RAVVEDIMENTO A TERMINE LUNGO

A - Omesso, insufficiente o tardivo versamento

Imposta non versata Imposta non versata
Interessi (Tasso Legale) Interessi (Tasso Legale)
Sanzioni (3,75% dell'imposta non versata) Sanzioni (6,00% dell'imposta non versata)
Entro 30 giorni dalla scadenza di legge Entro 1 anno oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione ove prevista
B - Rettifica di dichiarazione (il conseguente insufficiente versamento va sanato come al punto A) nessuna imposta nessuna imposta
nessun interesse nessun interesse
Sanzioni (6,25% del tributo non versato) Sanzioni (10,00% del tributo non versato)
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione Entro 1 anno oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione

C - Omessa dichiarazione con omesso versamento (il conseguente insufficiente versamento va sanato come al punto A)

nessuna imposta nessuna imposta
nessun interesse nessun interesse
Sanzioni (12,50% del tributo non versato) Sanzioni (20% del tributo non versato)
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione Entro 1 anno oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione

D - Omessa dichiarazione con versamento esatto

nessuna imposta nessuna imposta
nessun interesse nessun interesse
Sanzioni (1/8 di € 51,65 = € 6,46) Sanzioni (1/5 di € 51,65 = € 10,33)
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione Entro 1 anno oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione

Per perfezionare il ravvedimento operoso il contribuente deve:

In caso di omesso, parziale o ritardato versamento: comunicare all'ufficio tributi l'eseguito pagamento, specificando la somma versata complessivamente e la suddivisione in tributo interessi e sanzioni, ed allegare la ricevuta di versamento. A tal fine è possibile utilizzare l'apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.

               

Attenzione ! si ricorda che la forma BREVE è utilizzabile entro 30 giorni dalla scadenza di legge, mentre la forma LUNGA è utilizzabile entro 1 anno oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione ove prevista.

In caso denuncia omessa o infedele: al momento della presentazione della dichiarazione o rettifica indicare nelle annotazioni della denuncia stessa il termine "ravvedimento operoso-omessa o infedele dichiarazione" ed allegare la ricevuta di versamento.

In caso di ravvedimento sulla TARSU: è sufficiente presentare la denuncia omessa o l'integrazione della denuncia infedele o incompleta; il contribuente riceverà successivamente apposito avviso di pagamento da eseguirsi nei termini in esso previsti.

COME SI COMPILA IL BOLLETTINO

E' utile ricordare che nello spazio riservato alle voci "aree fabbricabili", "abitazione principale" e "altri fabbricati", il contribuente dovrà indicare gli importi corrispondenti al solo tributo (se dovuto). La somma da versare deve invece comprendere anche l'ammontare della sanzione ridotta e degli interessi di mora.

Facciamo ora un esempio pratico di ravvedimento operoso con la compilazione del relativo bollettino supponendo di dover ravvedere il versamento del saldo ICI 2003 corrispondente ad una imposta non versata per abitazione principale pari ad € 100,00 (data di calcolo = 30/03/2004).