
E' la possibilità che ha ogni Pubblica Amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice. L'ufficio tributi, nella persona del Funzionario Responsabile dell'entrata provvede alla correzione e quindi alla rettifica e/o annullamento dell'atto su richiesta del contribuente, oppure d'ufficio.
Non è necessario che il contribuente abbia presentato ricorso alla Commissione Tributaria. Qualsiasi atto di per se idoneo a ledere gli interessi del contribuente può essere oggetto di riesame.
E' da precisare comunque che, come per l'istituto dell'interpello, la presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini di scadenza del pagamento e/o dell'impugnativa dell'atto.
Il potere di annullamento dell'atto, e di rinuncia all'imposizione, sorge in tutti i casi di illegittimità, come ad esempio nelle ipotesi di:
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Errore di persona; |
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Evidente errore logico o di calcolo; |
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Errore sul presupposto dell'imposta; |
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Doppia imposizione; |
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Mancata presentazione di pagamenti regolarmente eseguiti; |
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Mancanza di documentazione successivamente sanata; |
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Sussistenza dei requisiti, per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati. |
L'annullamento e/o la rettifica possono avvenire anche se il giudizio è pendente o se l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere, e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irrecivibilità, ecc) con sentenza passata in giudicato.
Non è consentito solo in presenza di un giudicato di merito favorevole all'ufficio.
L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e relativa cartella).
Si rammenta infine per l'istanza di annullamento e/o rettifica in autotutela, è possibile utilizzare il modello messo a disposizione.
