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ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)
E' il procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata o la sua determinazione in caso di mancata dichiarazione è fatta in contraddittorio tra l'ufficio tributi ed il contribuente.
Tale istituto si applica esclusivamente ad accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e suscettibile di apprezzamenti valutativi quali ad esempio la determinazione del valore venale in comune commercio di un'area edificabile o la definizione della base imponibile ai fini Tarsu qualora la sua individuazione risulti particolarmente difficoltosa.
L'accertamento con adesione si concretizza in un atto dell'ufficio tributi sottoscritto con adesione anche dal contribuente e si perfeziona con il pagamento, anche rateale, delle somme indicate nell'atto stesso. Tale istituto comporta alcuni vantaggi per il contribuente quali ad esempio la riduzione ad 1/4 delle sanzioni e la chiusura totale della controversia (l'Amministrazione non può esperire successivi accertamenti sull'imponibile concordato).
ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO (ACQUIESCENZA)
E' il procedimento per il quale il contribuente può ottenere la riduzione ad 1/4 della sanzione irrogata per infedele e/o omessa dichiarazione, mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (in rettifica o d'ufficio) e quindi entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, della somma ottenuta mediante l'accorpamento di:
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imposta non versata o versata insufficientemente; |
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interessi per ritardato pagamento; |
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sanzione per omesso/insufficiente versamento in misura piena; |
esempio: imposta non versata a saldo per l'anno 2002 a seguito di accertamento su immobile non denunciato, data di emissione avviso 01/01/2004;
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ACCERTAMENTO SENZA ADESIONE |
CON ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO |
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| Imposta non versata (€ 100,00) | € 100,00 | € 100,00 |
| Interessi per ritardato pagamento | € 5,00 | € 5,00 |
| sanzione per omesso versamento (30%) | € 30,00 | € 30,00 |
| sanzione per omessa denuncia | € 100,00 | € 25,00 |
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TOTALE |
€ 235,00 | € 160,00 |
ADESIONE ALLA SOLA SANZIONE
E' il procedimento mediante il quale il contribuente, qualora riceva un accertamento da da parte dell'ufficio tributi, può definire in forma agevolata la controversia, con il pagamento di 1/4 della sanzione irrogata per infedele o omessa presentazione della denuncia.
Tale opzione, a differenza dell'adesione all'accertamento sopra illustrato, non preclude la possibilità di presentare ricorso avverso l'avviso di accertamento.
E' importante ricordare che non è ammessa la definizione agevolata per le sanzioni irrogate per insufficiente, tardivo o omesso versamento.
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