Sono tenuti al versamento dell'I.C.I. il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti in Italia.
Il locatario, l'affittuario ed il comodatario non hanno invece alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I.; soltanto per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing immobiliare) il soggetto tenuto al pagamento è il locatario. Dal 1° gennaio 2001 inoltre, è soggetto passivo di imposta anche il concessionario di aree demaniali.
Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile, ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta per la parte corrispondente alla quota del quale è titolare.
L'I.C.I. può essere pagata:
In due rate:
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LA PRIMA entro il 16 Giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente |
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LA SECONDA, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. |
In unica soluzione: entro il 16 GIUGNO.
Nell'ipotesi di immobili ceduti nel
corso dei primi 6 mesi dell'anno, il contribuente può provvedere al versamento
dell'imposta totale dovuta, relativamente ai mesi in cui si è protratto il
possesso, entro il termine per il versamento dell'acconto, naturalmente
calcolando l'importo dovuto tenendo conto dei parametri validi per l'anno in
corso.
Non si è tenuti al pagamento se l'importo annuale dell'imposta non è superiore ad €4,00.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello stato, possono effettuare il versamento in unica soluzione dal 1° al 16 dicembre di ogni anno, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.
Si ricorda che chi non esegue in tutto o in parte entro i termini il pagamento
dell'imposta dovuta in acconto e/o a saldo, è sottoposto a sanzione
amministrativa pari al 30% più gli interessi di mora sull'importo non versato.
Al fine di evitare l'applicazione della suddetta sanzione il contribuente può avvalersi del
“ravvedimento operoso” di cui all'art. 13 del D. Lgsl. 18.12.97 n. 472.
Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato con le seguenti modalità:
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Tramite gli appositi bollettini di c/c postale intestati al Comune di Passignano s.T.- servizio di Tesoreria c/c n. 32314635; |
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Tramite i bollettini intestati al Concessionario della riscossione: Equitalia Perugia spa c/c n. 252064 |
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Tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario, postale con le stesse modalità utilizzate per i tributi erariali e regionali. |
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Si ricorda, per chi fosse interessato, che Poste Italiane consente il pagamento on-line dei bollettini inerenti l'ICI. |
Il modello di pagamento unificato “F24” contiene essenzialmente le stesse informazioni che vanno indicate nei bollettini di c/c con i quali si paga l’ICI.
Dopo aver compilato la parte contenente i dati anagrafici, codice fiscale e domicilio del contribuente, dovrà essere compilata la
sezione “ICI ed altri tributi locali”, attenendosi alle seguenti istruzioni:
Codice ente/codice comune = G359
Ravv. = barrare la casella solo in caso di ravvedimento operoso
Immobili variati = barrare solo se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedono la presentazione della
dichiarazione
Acconto = barrare per il versamento in ACCONTO
Saldo = barrare per il versamento a SALDO;per i versamenti IN UNICA SOLUZIONE barrare entrambe le caselle
Numero immobili = indicare il numero degli immobili per i quali viene corrisposta l'ICI (max tre cifre)
Codice tributo:
| 3901 | Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'abitazione principale |
| 3903 | Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per le aree edificabili |
| 3904 | Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli altri fabbricati |
| 3906 | Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) interessi |
| 3907 | Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) sanzioni |
Ulteriori informazioni potranno essere reperite nel sito internet www.agenziaentrate.it
Sono soggetti all'imposta i fabbricati e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile calcolata per come indicato nelle pagine successive, l'aliquota deliberata dal comune per l'anno di imposizione.
L' aliquota in vigore per l'anno 2010è il 7
per mille
L'aliquota per l'abitazione principale è il 5 per mille e la relativa
detrazione in ragione annua: € 103,29
Per calcolare il valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre conoscere la rendita catastale dell'immobile. Il valore del fabbricato si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5% dal 1° gennaio 1997) per uno dei seguenti coefficienti:
| 100 | se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), e C ( magazzini, depositi, laboratori) con esclusione delle categorie A/10 e C/1; |
| 50 | se si tratta di immobili classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc..) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); |
| 34 | se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). |
| 140 | se si tratta di fabbricati classificati nella categoria B (collegi, convitt,i ecc..). |
Si specifica che per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (fra i quali quelli adibiti ad attività industriale, opifici,
falegnamerie, alberghi, villaggi turistici, teatri, cinematografi ed altro) non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, fino all'anno nel quale non risultino iscritti con l’attribuzione della rendita catastale, il valore imponibile è determinato dagli importi, al lordo degli ammortamenti, che risultano dalle scritture contabili al 1° gennaio di ciascun periodo di imposta ( o alla data di acquisizione se successiva), adeguati applicandovi i coefficienti stabiliti ogni anno con decreto ministeriale.
Per gli immobili classificati di interesse storico - artistico, la rendita catastale è determinata applicando la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato.
Per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, per il periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni, l'imposta è ridotta del 50 per cento. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale I.C.I., l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata e certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale a cura e spese del proprietario, in alternativa il contribuente può presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 soggetta a controllo.
Per le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici generali (piano regolatore comunale) , o di attuazione oppure in base alle possibilità effettive di edificazione, il valore imponibile è costituito dal valore di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
L'Ufficio tecnico comunale attesta, su richiesta del contribuente, se l'area interessata è fabbricabile in base ai predetti criteri.
Il valore di mercato di tali aree è determinato tendendo conto:
della zona di ubicazione
dell'indice di edificabilità
della destinazione d'uso consentita
degli oneri di adattamento del terreno
dei prezzi medi rilevati sul mercato
Il Comune ha provveduto ad aggiornare per l'anno 2010 i valori minimi e massimi per zone omogenee che il contribuente potrà tenere in considerazione per la stima dell'area per la quale deve essere versata l'imposta:
SCARICA QUI LA TABELLA DELLE AREE EDIFICABILI
Non saranno sottoposti a verifica e accertamento i valori delle aree edificabili qualora la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore al valore massimo per la zona considerata
La dichiarazione ICI, redatta negli
apposti modelli ministeriali, deve essere presentata entro la data stabilita
per la presentazione della dichiarazione IRPEF o IRPEG.
Il modello di dichiarazione, da compilare in tre copie, è disponibile
presso gli uffici comunali e può essere presentato a mano, all'ufficio
tributi che è tenuto a rilasciare la ricevuta, o spedito tramite il servizio
postale per raccomandata.
La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modifiche deidati ed elementi dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
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